1Quali sono gli estremi per i versamenti alla Cnupi e a quanto ammonta la quota annuale per i soci?
La quota associativa relativa agli anni 2015 e 2014 é di 300 (trecento) euro.
I versamenti si possono effettuare sul conto corrente bancario:
Banca: PROSSIMA S.P.A.
Filiale: 01600 MILANO
IBAN: IT 07 K 03359 01600 100000106781
1Quali sono i rapporti tra una Università Popolare e la Confederazione?
Sono rapporti di sinergia ma anche di vera autonomia. Ogni Università Popolare confederata, è sovrana nella scelta del suo corpo docente, nella formulazione del suo piano didattico e, naturalmente, nella formazione del suo corpo dirigente. La Confederazione svolge un compito, di indirizzo, di assistenza e di mediazione nell'ambito del quadro legislativo e delle opportunità che esso offre al fine di un potenziamento di quelle attività che le singole confederate intendono promuovere.
1Come si entra a far parte della C.N.U.P.I.?
Il nostro benvenuto è duplice. Esso è rivolto a quelle Università Popolari già esistenti, ma che non appartengono a nessun altro tipo di associazione similare, o a quei professionisti che decidono di dar vita nella loro città ad una Università Popolare e che siano attenti a farla nascere nel migliore dei modi. In quest'ultimo caso la Confederazione è prodiga di assistenza evitando ai futuri soci incertezze ed errori.
1Quali gli aspetti economici?
La C.N.U.P.I. non ha finalità lucrative e, pertanto, la quota di appartenenza è decisamente esigua. I vantaggi per una Università Popolare sono però numerosi. La U.P. confederata è del tutto autonoma per quanto riguarda la gestione del suo bilancio (purché in armonia con la legislazione vigente). La Confederazione offre un servizio di consulenza fiscale. Ricordiamo che ai sensi della legge istitutiva dell'IVA le Università Popolari afferenti alla C.N.U.P.I. godono di particolari agevolazioni.
1V'è differenza tra una Università Popolare ed una Università della Terza Età?
Se si da valore alle parole la differenza è già nella terminologia che, coerentemente, dovrebbe limitare gli ambiti di utenza di quest'ultima secondo un criterio connesso all'età dei soci. Ma la differenza è anche nella storia, negli scopi e nei risvolti legislativi. Le Università Popolari, come s'è visto, hanno più di un secolo di vita; quelle della Terza Età costituiscono un fenomeno (sia pur benemerito) molto recente in quanto fiorito soltanto negli anni 70. Le Università della Terza Età si propongono essenzialmente uno scopo sociale, mentre le Università Popolari, oltre all'indispensabile incidenza nell'ambito del sociale, derivano dalla loro storia secolare anche l'attenzione per la formazione riconosciuta e l'inserimento agevolato nel mondo del lavoro. I riconoscimenti di tipo legislativo collocano l'operato di una Università Popolare afferente alla C.N.U.P.I. al livello di una tradizione che non è solo patrimonio del passato ma è anche ponte verso il futuro.
1Sono il Presidente di un'Associazione o di un Ente di Formazione, associandomi alla CNUPI acquisirò ipso facto il riconoscimento degli attestati che rilascio al termine dei miei corsi?
Certamente no. E non v'è niente che sia più errato (e pericoloso) pensare. Bisogna analizzare questo aspetto con una cospicua dose di onestà, una discreta competenza e tanto interesse alla tutela degli allievi soci. L'espressione "riconoscimento di un corso", o l'altra quasi identica "accreditamento di un corso", dice tutto e non dice niente poiché è estremamente vaga. Bisogna valutare caso per caso, secondo la specifica tipologia del corso. Intanto bisogna specificare chi definisce che cosa ed in vista di cosa. In Italia l'art. 33 della Costituzione stabilisce la massima libertà d'insegnamento, tuttavia per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio il discorso è diverso ed è pieno di distinzioni e di sfumature che bisogna conoscere. Intanto consigliere a chi vuole 'tuffarsi' nel campo della formazione di studiare prioritariamente due bei manuali: uno di legislazione scolastica e l'altro di legislazione universitaria. Conoscere bene la cornice normativa nella quale si opera prima ancora che preoccuparsi del 'riconoscimento' dei titoli è indice di serietà. Veniamo al dunque, facendo alcuni esempi:
A.Corsi scolastici: è l'esame di stato che conferisce legalità al diploma di studio finale. Un attestato extra scolastico potrà costituire Credito Formativo Scolastico in conformità al deliberato del Collegio dei Docenti di quella classe di appartenenza del ragazzo.
B.Corsi universitari: soltanto le Università statali o legalmente riconosciute possono rilasciare titoli accademici. Chi è esterno a queste strutture può stipulare convenzioni affinché gli attestati di corsi 'esterni' al percorso accademico ufficiale possano valere quale Credito Formativo Universitario, e ciò dipenderà dal deliberato del relativo Consiglio di Corso di Laurea. E' inoltre possibile collaborare con un Ateneo stipulando una convenzione mirata alla realizzazione di un Master Universitario o di un percorso di Alta Formazione; sarà comunque sempre un regolare Bando Rettorale a conferire valore legale al titolo. Da ciò deriva necessariamente che un corso di studi (anche se di alta qualità) non può essere definito master (né tantomeno così pubblicizzato) se non è bandito da un Rettorato universitario.
C.ECM = Educazione Continua in Medicina. I medici nell'esercizio della loro professione devono necessariamente acquisire 'punteggio' tramite una formazione annuale. Questa tipologia di insegnamento va accreditata per ogni singolo corso presso il Ministero della Sanità. La procedura di accreditamento solitamente varia; se si è soci della CNUPI è consigliabile rivolgersi alla Segreteria Nazionale per essere assistiti nella procedura.
D.Corsi di Formazione per il Personale della Scuola. Sono istituiti dalla Ordinanza Ministeriale 93/2003, già 177/2000, in virtù della quale il Ministero dell'Istruzione conferisce ad alcuni Enti 'certificati' la capacità di organizzare tali corsi e di erogare attestati con piena validità legale. La CNUPI è tra questi Enti. Ciò significa che essa, ed essa soltanto, può organizzare tali corsi ed erogare attestati finali e non le sue singole associate; queste, pertanto, se vogliono realizzare tale tipologia di attività, possono rivolgersi alla CNUPI per realizzare un loro progetto. L'accordo operativo con la CNUPI, dunque, non può essere preso dopo aver svolto il corso ma, necessariamente, molto prima e ciò per concertare tutti i particolari ed adeguarli alla normativa.
Si tenga inoltre presente: il fatto che la CNUPI goda di riconoscimento di Personalità Giuridica tramite apposita legge non implica che gli attestati rilasciati da essa stessa o dalle sue associate abbiano valore legale o siano 'riconosciuti'. Tale riconoscimento costituisce una garanzia di qualità agli occhi dei Ministeri e del cittadino, agevola senz'altro le procedure di integrazione nel sistema formativo, ma non abilita certo a derogare dalle norme.
A.Corsi scolastici: è l'esame di stato che conferisce legalità al diploma di studio finale. Un attestato extra scolastico potrà costituire Credito Formativo Scolastico in conformità al deliberato del Collegio dei Docenti di quella classe di appartenenza del ragazzo.
B.Corsi universitari: soltanto le Università statali o legalmente riconosciute possono rilasciare titoli accademici. Chi è esterno a queste strutture può stipulare convenzioni affinché gli attestati di corsi 'esterni' al percorso accademico ufficiale possano valere quale Credito Formativo Universitario, e ciò dipenderà dal deliberato del relativo Consiglio di Corso di Laurea. E' inoltre possibile collaborare con un Ateneo stipulando una convenzione mirata alla realizzazione di un Master Universitario o di un percorso di Alta Formazione; sarà comunque sempre un regolare Bando Rettorale a conferire valore legale al titolo. Da ciò deriva necessariamente che un corso di studi (anche se di alta qualità) non può essere definito master (né tantomeno così pubblicizzato) se non è bandito da un Rettorato universitario.
C.ECM = Educazione Continua in Medicina. I medici nell'esercizio della loro professione devono necessariamente acquisire 'punteggio' tramite una formazione annuale. Questa tipologia di insegnamento va accreditata per ogni singolo corso presso il Ministero della Sanità. La procedura di accreditamento solitamente varia; se si è soci della CNUPI è consigliabile rivolgersi alla Segreteria Nazionale per essere assistiti nella procedura.
D.Corsi di Formazione per il Personale della Scuola. Sono istituiti dalla Ordinanza Ministeriale 93/2003, già 177/2000, in virtù della quale il Ministero dell'Istruzione conferisce ad alcuni Enti 'certificati' la capacità di organizzare tali corsi e di erogare attestati con piena validità legale. La CNUPI è tra questi Enti. Ciò significa che essa, ed essa soltanto, può organizzare tali corsi ed erogare attestati finali e non le sue singole associate; queste, pertanto, se vogliono realizzare tale tipologia di attività, possono rivolgersi alla CNUPI per realizzare un loro progetto. L'accordo operativo con la CNUPI, dunque, non può essere preso dopo aver svolto il corso ma, necessariamente, molto prima e ciò per concertare tutti i particolari ed adeguarli alla normativa.
Si tenga inoltre presente: il fatto che la CNUPI goda di riconoscimento di Personalità Giuridica tramite apposita legge non implica che gli attestati rilasciati da essa stessa o dalle sue associate abbiano valore legale o siano 'riconosciuti'. Tale riconoscimento costituisce una garanzia di qualità agli occhi dei Ministeri e del cittadino, agevola senz'altro le procedure di integrazione nel sistema formativo, ma non abilita certo a derogare dalle norme.
Scrivete le vostre domande a info@cnupi.it